Aspetti legali della polizza vita
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile (diritti dei creditori e degli eredi), le somme dovute come prestazione di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Cessione
La cessione consiste nel trasferimento della titolarità del contratto assicurativo dal contraente ad un terzo, il quale gli subentra in tutti gli obblighi e i diritti.
Pegno
Con il pegno il contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
Vincolo
Con il vincolo di polizza il contraente designa un terzo beneficiario che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni.
Un esempio è quello delle assicurazioni temporanee caso morte con vincolo a favore della banca che eroga un mutuo ipotecario.
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